Classificazione SARS-CoV-2

 

 

In base alla nuova Direttiva 2020/739, in recepimento entro il prossimo 24 novembre, il famigerato SARS-CoV-2 è inserito in allegato III della direttiva 2000/54/CE nella famiglia dei Coronaviridae, accanto ai “parenti” SARS e MERS.

Nella valutazione del rischio biologico, di cui al Titolo X del Dlgs 81/08 e s.m.i. (e in particolare in allegato XLVI) il SARS-Cov-2 verrà classificato con probabilità come agente biologico di Gruppo 3.

La classificazione degli agenti biologici

Una breve ripasso per comprendere meglio il nuovo arrivato in elenco. La normativa prevede 4 gruppi per la classificazione degli agenti biologici.

L’articolo 268 del Decreto 81 prevede parametri o “dimensioni” di riferimento per la classificazione degli agenti patogeni, in base all’effetto che hanno sui lavoratori sani e considerando anche la disponibilità di cure efficaci e  un vaccino.

La classificazione non è, in teoria, immutabile bensì variabile in base al progresso medico-scientifico (e questo è un aspetto importante da ricordare).

I Quattro Gruppi

Nel Gruppo 1 si considerano agenti con poche probabilità di causare malattie in soggetti umani.

All’interno del Gruppo 2 sono gli agenti che possono causare malattie e rappresentare un potenziale rischio per i lavoratori ma la capacità di propagarsi nella comunità è limitata. Sono disponibili misure profilattiche e terapeutiche efficaci.

Il Gruppo 3 raggruppa gli agenti che possono causare malattie gravi costituendo un rischio serio, esiste la probabilità di propagazione ma di norma ci sono misure profilattiche e terapeutiche.

Nel Gruppo 4 ci sono agenti biologici che possono causare malattie gravi, con elevata probabilità di propagazione, per i quali non sono ancora disponibili misure profilattiche o terapeutiche adeguate.

Quali misure di contenimento

Secondo una logica che informa tutta la dottrina della prevenzione, nel dubbio sulla classificazione di un agente si sceglie di inserirlo nel livello più elevato, a cui corrispondono quindi misure (dette “di contenimento”) più stringenti.

Per quanto riguarda il Covid-19, vari paesi hanno iniziato ad adottare misure adeguate al Gruppo 3, perché può rappresentare un serio rischio per i lavoratori anziani o con patologie.

Chi sono i lavoratori fragili

A titolo di esempio, sono lavoratori “fragili” in base al Protocollo condiviso inserito nel DPCM del 26/04/2020 i lavoratori con più di 55 anni di età specie se con patologie pregresse: chi soffra di problemi cardiovascolari, ipertensione, asma e tutte le persone immuno-depresse. Tali lavoratori, anche se non precedentemente inseriti nel piano sanitario, hanno diritto a una sorveglianza sanitaria eccezionale per tutta la durata dell’emergenza.

Il delicato ruolo del medico

Il ruolo del medico competente risulta importante per stabilire le modalità di rientro al lavoro della popolazione a rischio, per cui la possibilità di attivare o prolungare lo smart working appare in molti casi la soluzione più semplice.

Ricordiamo che il rischio da esposizione a Covid-19  è soggetto a valutazione (da inserire nel DVR). In base al settore di appartenenza, al tipo di attività, a frequenza/tipologia degli scambi con l’esterno, l’azienda puo’ risultare a rischio basso, medio o elevato.