Il manuale d’uso: partiamo da qui

Chi è impegnato a ridurre al minimo il rischio potenziale di infortuni in piccole aziende industriali o artigiane (il “vecchio settore Ateco 4” nella classificazione 2007) conosce bene l’importanza del tema “conformità delle macchine”, argomento ahimè tra i più spinosi.

Ci si confronta spesso con realtà che hanno ereditato macchine vecchie, precedenti al settembre 1996 – anno di entrata in vigore della prima Direttiva Macchine – oppure che si sono perse per strada parte della documentazione, anche in caso di acquisti successivi, in particolare i manuali d’uso e manutenzione.

Questo rende difficile realizzare una formazione e addestramento davvero efficaci e identificare i DPI più adeguati in base al livello di rischio. Tale livello, in assenza di informazioni dettagliate, deve essere inferito da situazioni analoghe o analisi di infortunio.

Molti imprenditori in buona fede confidano nel buon senso e nell’esperienza dei lavoratori, affidando al fattore umano la possibilità di porsi al riparo da gravi accadimenti. Questo atteggiamento equivale più o meno a guidare a fari spenti nella notte, senza contemplare distrazioni momentanee, malori o  anomalie tecnico-funzionali impreviste.

Anche per quei macchinari e utensili che hanno le carte in regola dal punto di vista formale, ovvero sono dotati di marcatura e dichiarazione di Conformità CE e di un manuale d’uso che rispecchi i requisiti espressi nella Direttiva Macchine (oggi, la 2006/42/CE recepita dal D.Lgs 17/2010), va realizzata un’analisi minuziosa con l’obbiettivo di disinnescare ogni possibile rischio residuo o uso improprio.

I manuali devono essere completi, nella lingua del paese in cui la macchina è messa in esercizio (eventualmente tradotti), dotati di disegni e schemi per permettere un’adeguata manutenzione ordinaria che resta in carico all’utilizzatore finale, a volte senza precise indicazioni di periodicità purtroppo.

Le informazioni indispensabili 

 In un interessante webinar l’Ing. Claudio Delaini, consulente esperto del tema, ci ricorda cosa non dovrebbe mai mancare in un manuale d’uso in base all’Allegato 1 della 2006/42/CE, punto 1.7.4.2. Alcuni aspetti, in particolare, sono cruciali per ottemperare agli obblighi di sicurezza e ci aiutano a distinguere i costruttori seri da quelli che lo sono meno:

oltre a ragione sociale e indirizzo di fabbricante o mandatario, la designazione della macchina (il nome sulla stessa deve corrispondere, sebbene il numero di serie possa cambiare), un chiaro riferimento alla conformità CE e relative norme tecniche, la descrizione generale  (dove “inizia” e dove “finisce”…elementi puntuali spesso carenti), l’uso prevedibile e le condizioni di lavoro in sicurezza. Ad esempio, può essere installata in ambiente ATEX? Fino a quali temperature se ne garantisce un uso sicuro?

Anche i ricambi e accessori per il mantenimento della conformità vanno citati, nonché i disegni “complessivi” (non soggetti a copyright/segreto industriale) accompagnati da una legenda chiara e possibilmente da un layout con indicazione dei posti di lavoro e delle posizioni consigliate per la manutenzione. Non ultima l’informazione sui rischi residui, cui ovviare con DPI idonei e formazione mirata, che includa le modalità di sblocco sicuro in situazioni anomale o di avaria.

Come tutelarsi

La macchina, dotata dei necessari RES se successiva al 1996 oppure verificata e messa a norma in base all’allegato V del D.Lgs 81/08 se antecedente, sarà quanto più sicura e conforme quanto maggiore sarà la completezza informativa degli scenari di utilizzo, anche relativi alla manutenzione periodica, ai potenziali malfunzionamenti e usi impropri identificati nel manuale dal costruttore. Anche la formazione degli operatori sarà tanto più completa ed esimente, in caso malaugurato di infortunio, quando più è coerente e dettagliata.

Il manuale è quindi un elemento cardine del sistema di verifica e gestione della sicurezza in azienda, da cui partono di fatto tutte le azioni mirate al mantenimento della conformità e ad evitare il Danno.

La stessa dichiarazione di conformità non gode dell’attenzione certosina di cui dovrebbe, essendo la base per garantire il datore di lavoro in caso di problemi. La sua assenza o incompletezza, proprio come nel caso di un vizio palese di sicurezza, giustifica di per sé la nullità del contratto d’acquisto. Per questo è bene non saldare mai la macchina prima di aver ricevuto tutta la documentazione e averne verificata l’aderenza ai dettami dell’Allegato 1.

Attenzione, inoltre, ad eventuali altre Direttive in cui si può ricadere, ad esempio la PED o le ATEX.

Nel caso di installazione, o integrazione di una quasi-macchina in una macchina che deve garantire nel suo complesso tutti gli standard di sicurezza, è poi essenziale farsi rilasciare e tenere agli atti la relativa dichiarazione dall’installatore.

E se la documentazione fosse irreperibile?

Innanzitutto, una precisazione: il manuale, in teoria, può anche essere messo a disposizione in formato digitale o tramite un link web, non è indispensabile il formato cartaceo.

Ricordiamo poi che il costruttore ha l’obbligo diifornirne copia per i 10 anni successivi alla vendita, e che in ogni caso è sempre possibile far ri-certificare la macchina e far redigere un nuovo manuale da un esperto, così come avviene per le macchine anteriori al 1996 a seguito della verifica e/o messa a norma.

Questa operazione ha un costo, ma è l’unico modo per continuare a utilizzare la macchina in oggetto senza incorrere in pesanti sanzioni in caso di ispezione o, peggio, di infortunio di un operatore. Nel frattempo, va messa fuori servizio, staccata dalla rete di alimentazione elettrica e coperta/isolata dal resto della produzione per comunicare con chiarezza che non sono ammessi “utilizzi una tantum”.

Link utili:

Direttiva Macchine sul sito UE (2006/42/CE)

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Blog Ing. Delaini Macchinario Sicuro